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ALLARME OMEOPATIA STUPIDITA' E DOLO

DEFINIZIONE DI STUPIDITA’

Originariamente il termine "stupidità" ha due accezioni distinte: una vede una condizione d'incapacità o insensibilità, indotta da meraviglia, sorpresa; l'altra una condizione duratura, come dire un handicap.

Generalmente "stupidità" indica "incapacità" e "carenza", sul piano materiale e su quello morale. Carlo Maria Cipolla[1] definisce lo stupido come "una persona che causa un danno ad un'altra persona o gruppo di persone senza nel contempo realizzare alcun vantaggio per sé o addirittura subendo una perdita". Il termine deriva (sec. XIV) dal verbo latino stùpeo, ossia "son stordito, resto attonito". Lo "stupido" è infatti colui che non sa dominare il circostante, e le situazioni, con tutti i loro fenomeni: ne resta attonito, spiazzato. L'inetto descritto da Italo Svevo è un tipico esempio di "stupido": di fronte al bivio non saprà mai che direzione imboccare. Nel latino il suffisso -idus, (da cui stupidus, "stupido") è proprio di aggettivi verbali col senso di qualità durevole. Da qui la prima controversia: la stupidità è uno stato costante, è un handicap? Letteralmente stupidità ("stupiditas") indica torpore e intontimento. Oggi ne resta una traccia vaga: ad esempio la differenza fra "instupidito" (appunto intontito, infiacchito, mentalmente stanco) e "stupido". Gli antichi consideravano la stupidità una passione: subire gli avvenimenti senza avere potere su di essi. Così lo stupido era immobile di fronte alle situazioni. Il discorso è molto diverso per una cosa come i vizi, che sono misfatti, azioni moralmente riprovevoli: sottintendono necessariamente un'attività, da parte del "vizioso". Al contrario si può dire che l'accezione storica vede la stupidità come qualità. In senso caratterizzante, e in questo passiva. Generalmente lo stupido è colui che ripete inconsciamente i propri errori, è incapace di correggerli, regolamentarsi. Non è in grado di scegliere che strada imboccare. "Molti fattori del comportamento umano, intrinsecamente diversi dalla stupidità, possono contribuirvi". In questo senso è giusto riferirsi a concetti come l'ignoranza, presunta "sorella" della stupidità. Non è il caso di una cosa come la paura, sentimento tipico nell'individuo "stupido". Certo compiere una "stupidaggine" è ben diverso dall'essere un individuo stupido. Imboccare la direzione "sbagliata" non fa l'uomo stupido. È scegliere di tentare, e non è stupido. È giusto ricordare questa differenza, ma si torna sempre allo stesso bivio: 1) compiere azioni stupide fa l'uomo stupido, 2) l'uomo stupido può compiere solo azioni stupide. La risposta al quesito è nell'evoluzione sociale della specie, nella civiltà e nei suoi linguaggi.

 DEFINIZIONE DI DOLO 

Nozione codicistica

Il dolo è definito nell'ordinamento penale italiano dall'art. 43 del codice penale italiano: "Il delitto è doloso o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione".

Tale definizione postula dunque due elementi strutturali fondamentali ai fini della presenza o meno del dolo: la rappresentazione e la volontà e rappresenta un compromesso tra le due teorie principali che si contendevano il campo al tempo dell'emanazione del codice penale, la teoria della rappresentazione e la teoria della volontà:

La teoria della rappresentazione concepiva la volontà e la rappresentazione quali fenomeni psichici distinti: in particolare ritenevano i suoi sostenitori che la volontà aveva ad oggetto solo il movimento corporeo dell'uomo; mentre le modificazioni del mondo esterno provocate dalla condotta si riteneva potessero costituire solo oggetto di previsione mentale.

La teoria della volontà privilegiava invece l'elemento volitivo del dolo nel convincimento che potessero costituire oggetto di volontà anche i risultati della condotta: i suoi sostenitori consideravano la previsione o rappresentazione un mero presupposto della volontà

Il codice penale ha invece raggiunto un compromesso tra le due teorie dando pari dignità ai due elementi, quello cognitivo della rappresentazione e quello volitivo della volontà.

 

 

 

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